IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 319 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995,  riservato  per la decisione alla udienza
 camerale dell'11 maggio 1995;
   Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Vigna Pietro,
 nato a Castrovillari il 28 aprile 1950 ed in atto detenuto presso  la
 casa  circondariale  di  Catanzaro,  avverso la ordinanza applicativa
 della misura cautelare  della custodia in carcere, emessa dal giudice
 per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro in data
  12 aprile 1995;
   Sentito il difensore, avv.to Luigi Cribari, del foro di Cosenza;
   Esaminati agli atti di causa;
   Udito il relatore;
   Premette: con ordinanza del 12 aprile  1995  il  g.i.p.  presso  il
 locale  tribunale  ha disposto l'applicazione della misura custodiale
 carceraria  nei  confronti  di  ventisette  imputati  (tra  i   quali
 l'odierno   riesaminante),   per   il  delitto  di  associazione  per
 delinquere di stampo mafioso e per altri  delitti  specifici,  reati,
 tutti,  relativamente  ai  quali  e' stato disposto rinvio a giudizio
 dinanzi al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come  da
 decreto indicato in atti.
   Avverso  detta  ordinanza e' stata proposta richiesta di riesame da
 parte del difensore, con atto del 22 aprile 1995.
   Con nota in data 4 maggio 1995 il pubblico ministero  ha  trasmesso
 gli atti.
   Alla  odierna  udienza  camerale,  fissata  per  la trattazione del
 riesame, celebrata  in  assenza  del  p.m.,  la  difesa  ha  concluso
 insistendo  per la declaratoria di nullita' del decreto di fissazione
 della udienza, per omesso avviso al condifensore, avv. Filomia Lucia.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
   Rileva:
     A) E' infondata la preliminare eccezione di nullita', in  quanto,
 per  concorde  orientamento  giurisprudenziale,  l'avviso  di udienza
 camerale compete al solo difensore che ha proposto la impugnazione  o
 che  risulti  nella  relativa  richiesta (cfr. Cass. 25 ottobre 1990,
 Galatolo e Cass. 2 ottobre 1992, Sciacca).